Quì di seguito inseriamo uno stralcio della G.U. che descrive questa disposizione.
Legge Medicina del Lavoro GU: n° 236 del 08/10/2008/ (Stralcio)
Accordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell’Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumita’ e la salute di terzi». (Rep. Atti n. 178/CSR).
Procedure accertative di primo livello da parte del medico competente. ( Pag 5)
3. L’accertamento comprende la visita medica orientata all’identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Contestualmente a tale visita, dovra’ essere effettuato un test tossicologico-analitico di primo livello. Questo potra’ essere eseguito presso idonee strutture laboratoristiche autorizzate dalla regione o provincia autonoma o presso i laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli articoli 2 (commi 2, 3 e 4) e 6 dell’Intesa del 30 ottobre 2007, a tale specifico scopo, comportando, pertanto, la sola raccolta del campione contestualmente alla visita.
In alternativa, sono consentiti metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica che si basano su tecniche immunochimiche rapide, pur che siano note, vengano rispettate le concentrazioni di cut- off stabilite nel presente accordo e sia fornita, comunque, una registrazione oggettiva a stampa dei risultati.
In entrambi i casi gli accertamenti analitici dovranno comunque, se positivi, prevedere (come di seguito dettagliato) una conferma di risultati mediante cromatografia accoppiata a spettrometri
Sintetizzando:Il significato è il seguente:
A) I test utilizzati devono essere noti e quindi approvati dal Ministero della Salute.
B) I risultati dei test devono essere forniti di una stampa oggettiva in caratteri alfanumerici.
Non è riconosciuta validità alla copia dell’immagine colorimetrica del test.